Accertamento, riscossione e contenzioso
05 Marzo 2026
Debiti e sopravvenienze attive: rileva solo la prescrizione
La Cassazione ribadisce che la fattispecie ex art. 88 Tuir sorge solo con la sopravvenuta insussistenza della passività, inclusa la prescrizione maturata. Rilevano le regole civilistiche, compreso l’effetto interruttivo ex art. 2944 c.c.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 9.02.2026, n. 2885, è tornata sulla possibilità di assumere un debito esposto in bilancio come sopravvenienza attiva idonea a costituire una componente attiva di reddito. Secondo il patrocinio erariale, una posizione debitoria annotata nella contabilità si deve considerare cessata per il mero trascorrere del tempo, venendosi a generare in bilancio una connotazione attiva da raccordare alla liberazione di riserve. La Cassazione, con l’ordinanza in esame, non ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, precisando che una sopravvenienza si realizza quando viene meno una passività effettivamente esistente (in tal senso Cass. nn. 24580/2022 e 34710/2020). La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi determina una sopravvenienza attiva in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, una posizione debitoria, già annotata come tale, si debba ritenere cessata e assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento a imposizione in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza. Occorre, quindi, stabilire per il giudice di Cassazione se il debito si sia prescritto.L’Amministrazione incentrava la ragione della ripresa fiscale sul presupposto che fosse maturata la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., ma il debito in controversia era costituito dal corrispettivo di un contratto di appalto per lavori di...