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Accertamento, riscossione e contenzioso 12 Agosto 2026

Decadenza della funzione impositiva sugli oneri pluriennali

Il decreto correttivo Omnibus limita la notifica degli avvisi di accertamento sui componenti negativi a utilità pluriennale, ma solo dal 2027; per il passato resta aperto il rapporto tra l’art. 8, c. 5 L. 212/2000 e l’art. 22 D.P.R. 600/1973.

Il decreto correttivo Omnibus all’art. 22 introduce un preciso raccordo temporale per la notifica degli avvisi di accertamento in caso di componenti negativi di reddito che hanno un effetto di trascinamento fiscale pluriennale, come nel caso di ammortamenti e oneri a utilità pluriennale. Tale limite all’attività notificatoria riguarderà solo i beni e servizi acquistati dal 2027. Per i corrispondenti componenti negativi di reddito occorrerà la tempestività dell’azione di verifica in ordine al primo periodo d'imposta di rilevanza fiscale del costo. In questo modo verrà a cessare l’indefinita potestà di verifica (resa legittima dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 8500/2021) in ordine ai ratei di costo non connessi all’originario costo non accertato tempestivamente, che comportava l’obbligo altrettanto indefinito di conservazione dei documenti e delle scritture contabili a comprova della liceità fiscale del rateo.Tale limitazione di facoltà accertativa non viene però introdotta con effetto retroattivo, per cui per i costi pluriennali sostenuti sino al 2026 rimarrà applicabile il principio di diritto delle citate Sezioni Unite che assume l’autonomia dei singoli periodi d’imposta come prevaricante le altre questioni giuridiche che invece supporterebbero la contrarietà a una funzione impositiva estesa temporalmente in modo indefinito, ossia fondata su un fatto generatore definitivamente consolidato in quanto relativo a un periodo d’imposta prescritto....

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