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Diritto del lavoro e legislazione sociale 18 Aprile 2026

Decadenza NASpI, il discrimine dell’attività svolta

Con l’ordinanza 31.03.2026, n. 7957 la Cassazione afferma che l’obbligo verso l’Inps nasce durante un’attività autonoma effettiva e produttiva. La sola apertura della partita Iva resta un dato formale.

L’ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., 31.03.2026, n. 7957 affronta un nodo frequente nella gestione della NASpI. Al centro della vicenda c’è un lavoratore al quale l’Inps aveva negato l’indennità per il 2017, sul rilievo che non era stata inviata la comunicazione relativa ai redditi da lavoro autonomo. La partita Iva risultava ancora aperta, mentre per l’anno precedente la comunicazione era stata eseguita regolarmente. Il punto decisivo stava però altrove: nel 2017 mancava un’attività concreta e mancavano compensi. Nei giudizi di merito, Tribunale e Corte d’appello avevano dato valore dirimente al dato formale della posizione fiscale. Lettura della Corte - La Cassazione sceglie un criterio aderente al testo del D.Lgs. 22/2015. L’art. 10 collega l’obbligo informativo al lavoratore che, mentre percepisce la NASpI, “intraprenda” un’attività autonoma e che da essa ricavi un reddito entro la soglia utile per conservare lo stato di disoccupazione. L’art. 11 collega la decadenza all’avvio di tale attività senza la comunicazione dovuta.Per i giudici di legittimità conta dunque lo svolgimento effettivo dell’attività, con la relativa capacità di produrre reddito presunto, e conta pure la contemporaneità con il godimento della prestazione. La mera titolarità della partita Iva resta fuori da questo perimetro, perché coincide con una condizione formale che può convivere con l’assoluta inattività. Peso della sostanza - Il passaggio più...

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