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Lavoro 23 Settembre 2022

Decreto conciliazione vita-lavoro

In vigore dal 13.08.2022, il D.Lgs. 105/2022 introduce disposizioni con la finalità di agevolare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza.

Dal decreto Trasparenza al decreto Aiuti-Bis, quella che si sta concludendo è stata un’estate ricca di novità a livello normativo. Il legislatore è intervenuto infatti, anche in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di consentire una maggiore conciliazione tra l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, puntando anche a diminuire il divario tra le responsabilità tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Con riferimento al D.Lgs. 105/2022, l’Inps è intervenuto per dare le prime indicazioni nei messaggi nn. 3066/2022 e 3096/2022. La prima tematica riguarda il congedo di paternità obbligatorio che sostanzialmente rimane invariato; le uniche differenze con la previgente disciplina si evidenziano nella facoltà del padre di fruire del congedo a partire da 2 mesi prima della data presunta del parto e fino a 5 mesi dopo la nascita del figlio, dunque non più solo dopo il parto. Inoltre, in caso di parto plurimo il congedo viene raddoppiato a 20 giorni. Per quanto riguarda invece il congedo parentale, i limiti massimi individuali per la fruizione non cambiano: fino ai 12 anni di vita del figlio o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spettano a entrambi i genitori massimo 6 mesi, elevabili a 7 per il padre in caso di astensione per un periodo intero e non frazionato di 3 mesi....

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