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Lavoro
24 Agosto 2023
Decreto flussi, l'Agenzia di somministrazione come il datore
Le Agenzie di somministrazione possono fare richiesta nominativa di nulla osta per l’ingresso di lavoratori stranieri all’estero per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato in Italia. Con la circolare congiunta 10.08.2023, Ministero del Lavoro e Ministero dell’Interno hanno diramato le indicazioni operative.
Le Agenzie di somministrazione sono considerate “datori di lavoro”, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Testo Unico sull’Immigrazione a condizione che, per ciascun utilizzatore, l’Agenzia produca il contratto di somministrazione di lavoro relativo a ciascuna istanza presentata. Questo il chiarimento fornito con nota INL n. del 15.05.2023.
Con circolare congiunta 10.08.2023, n. 4518, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro hanno fornito le istruzioni per la domanda di nullaosta al lavoro, nell'ambito del Decreto flussi, da parte delle menzionate Agenzie. In particolare, le Agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, c. 1, lett. a) e b) D. Lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, con sede legale o dipendenza (sede operativa) nel territorio dello Stato, possono presentare le richieste nominative di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori non comunitari residenti all’estero, ai fini dell’instaurazione in Italia di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con la medesima Agenzia. Si conferma, quindi, quanto anticipato dall’INL, per cui le Agenzie di somministrazione vengono considerate datori di lavoro e possono presentare istanze di nulla osta al lavoro per l’ingresso di cittadini non comunitari; a tal fine è necessaria la sottoscrizione del contratto di...