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Lavoro 09 Agosto 2022

Decreto Trasparenza, informazioni per l’uso

Entra in vigore il 13.08.2022 il D.Lgs. 27.06.2022, n. 104, che attua la direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea e che ha suscitato forti perplessità negli operatori del settore.

A fronte del condivisibile intento di fornire informazioni al lavoratore sulla natura dell’instaurando rapporto di lavoro e sulle modalità di svolgimento, non sono poche le perplessità sulla concreta attuazione della nuova disciplina che coinvolge qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato, compreso quello domestico e guarda anche ad alcuni rapporti c.d. “parasubordinati” come le collaborazioni coordinate e continuative. Le nuove regole si applicano, infatti, ai:
  • rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o part-time, anche intermittente;
  • contratti di lavoro in somministrazione;
  • contratti di collaborazione continuativa organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratti di collaborazione coordinata e continuativa organizzati autonomamente dal collaboratore ex art. 409, c. 1, n. 3) c.p.c.;
  • contratti di prestazione occasionale, di cui all’art. 54-bis D.L. 50/2017;
  • contratti di lavoro marittimo, della pesca e dei lavoratori domestici;
  • rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001 e quelli degli enti pubblici economici.
Sono esclusi i rapporti di lavoro autonomo, quelli di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in 4 settimane consecutive, i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, il lavoro nell’impresa familiare e i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 D.Lgs. 165/2001, ma questi ultimi solo relativamente alle prescrizioni contenute nel Capo III del decreto in argomento.

L’informativa deve essere resa, in forma cartacea o elettronica, prima dell’inizio dell’attività lavorativa (salvo alcuni elementi che potranno essere forniti in un secondo momento) e deve riguardare:
  • i dati del datore di lavoro;
  • il luogo di lavoro. In mancanza, occorre comunicare che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
  • la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
  • nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
  • la durata del periodo di prova, se previsto;
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
  • se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato (come può essere nel lavoro intermittente) il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
    • la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
    • le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
    • il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
  • il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Peraltro, il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1.08.2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro 60 giorni le informazioni di cui sopra.

È di tutta evidenza che non sarà semplice organizzare l’informativa che, per espressa previsione dello stesso decreto potrà essere fornita con la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto oppure della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro trasmessa al Centro per l’impiego.