Le quote di ammortamento dei macchinari concessi in comodato gratuito ai clienti sono deducibili se i beni concorrono allo scopo dell’impresa di produrre utili; resta però un’incongruenza tra il criterio quantitativo e quello qualitativo dell’inerenza.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8.06.2026, n. 18431, ha riformato la sentenza della C.T.R. che aveva escluso la deducibilità delle quote di ammortamento dei macchinari “chiudi contenitori” di proprietà della società ricorrente, per la sola considerazione che erano stati concessi in comodato d’uso gratuito ad alcuni clienti e, quindi, non venivano utilizzati nell’attività aziendale. La società ricorrente riteneva che tale circostanza non fosse da considerare idonea a escluderne la deducibilità fiscale, in quanto i beni concessi in comodato favorivano il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati.La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo rilevando che l’art. 102, c. 1 del Tuir nello stabilire che “Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene” non ostruisce la deducibilità fiscale del costo dei beni qualora un imprenditore esternalizzi fasi più o meno ampie del proprio ciclo di produzione, conservando la proprietà e il controllo di macchinari affidati a terzi in comodato per la produzione medesima. Per la Cassazione però i costi sostenuti per l’acquisto dei macchinari possono essere ammessi all’ammortamento, concorrendo alla realizzazione del programma economico dell’impresa, nella misura in cui consentono all’impresa...