Se analizziamo bene questo enunciato ricaviamo non solo la definizione di lavoratore dipendente ma anche di quelle che sono le sue mansioni: tema ampiamente disciplinato sia all’art. 2103 C.C., come revisionato nel tempo dal c.d. Jobs Act, D. Lgs. 81/2015, sia dai contratti collettivi. Nello specifico l’art. 2103 C.C. prevede che ‘’il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte’’.
Un occhio di riguardo va riservato a quella che è la categoria legale, che sta ad indicare il profilo professionale dei dirigenti, dei quadri, degli impiegati e degli operai e che sono disciplinati tanto dalla legge (in particolare l’art. 2095 C.C) quanto dai Ccnl. Quindi analizzando la norma si evince che il dipendente può subire una mobilità di 2 tipi:
- di tipo orizzontale, se vengono variate le mansioni, tenendo inalterati la categoria e il livello di inquadramento;
- di tipo verticale, se il lavoratore ha acquisito la capacità corrispondenti a una categoria superiore.
- il lavoratore deve mantenere la categoria legale (già prima argomentata);
- il lavoratore può essere demansionato legalmente alle mansioni corrispondenti di un (solo) livello inferiore.
La variazione delle mansioni deve essere comunicata per iscritto al lavoratore, pena la nullità della stessa; in aggiunta, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire la dovuta formazione al dipendente per le nuove mansioni che gli vengono affidate.
È possibile infine la stipula del patto di declassamento (senza quindi più limiti, sia con riferimento ai livelli sia con riferimento alle categorie legali). Tale accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore deve essere effettuato in virtù di un interesse per il lavoratore:
- conservazione del posto di lavoro;
- conseguimento di professionalità differenti;
- migliore condizione di vita per il lavoratore o per la propria famiglia.
Il lavoratore che subisce il demansionamento illegittimo può presentare ricorso al Tribunale. Qualora, invece, il lavoratore ritenga che la variazione di mansione ostacoli in qualche modo la prosecuzione del rapporto, può presentare le dimissioni per giusta causa. Solamente nei casi più gravi è consentita la richiesta di risarcimento danni.
