Con le risoluzioni 29.01.2026, nn. 2/E e 3/E l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione operativa alle disposizioni introdotte dalla L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) in materia di tassazione agevolata per specifiche tipologie di emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato. L'intervento si concretizza attraverso l'istituzione di 10 codici tributo destinati al versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive previste.
La risoluzione n. 2/E/2026 disciplina i codici tributo per l’imposta sostitutiva del 15% applicabile, per il 2026, alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni. L’agevolazione, prevista dall’art. 1, c. 10 e 11, opera in sostituzione dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, salva rinuncia scritta del lavoratore. Al riguardo, sono stati istituiti 5 codici tributo: il codice "1076" per i versamenti ordinari e i codici "1610", "1929" e "1933" per i versamenti dovuti in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta ma effettuati fuori Regione. Il codice "1311" è destinato ai versamenti effettuati nelle 3 Regioni a statuto speciale ma dovuti fuori dalla Regione di versamento.
La risoluzione n. 3/E/2026 riguarda invece l’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1.01.2024 e il 31.12.2026. L’agevolazione è riservata ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro, salvo rinuncia scritta.
Per gli incrementi retributivi sono stati istituiti 5 codici con struttura speculare: "1075" per i versamenti ordinari, "1609", "1926" e "1927" per versamenti dovuti in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta ma effettuati fuori Regione, e "1310" per versamenti effettuati nelle 3 Regioni a statuto speciale ma dovuti altrove.
Sul piano operativo, entrambe le risoluzioni precisano che i codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario" del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati". I sostituti d'imposta dovranno indicare quale "Mese di riferimento" il mese in cui effettuano la trattenuta (nel formato 00MM) e quale "Anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
Occorre tuttavia rilevare che, sebbene i codici tributo siano stati prontamente istituiti, mancano ancora le istruzioni di dettaglio necessarie a dirimere i dubbi circa l’effettiva applicazione delle misure in esame. La questione si pone anche in riferimento alla necessità di pianificare tempestivamente gli interventi di adeguamento dei software paghe. La contestuale istituzione di 10 distinti codici tributo mediante apposite risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate costituisce un indice significativo del grado di complessità applicativa delle misure in esame.
Tale complessità si riflette direttamente sull’operatività dei sostituti d’imposta e dei professionisti incaricati, a vario titolo, della gestione degli adempimenti in materia di lavoro e di amministrazione del personale, i quali risultano gravati anche dall’assolvimento di puntuali obblighi di natura informativa. In tale contesto, appare imprescindibile l’emanazione di tempestivi e univoci chiarimenti interpretativi da parte dell’Amministrazione, al fine di assicurare certezza applicativa, uniformità di comportamento e una corretta attuazione del quadro normativo delineato dal legislatore. L'obiettivo è assicurare ai dipendenti le agevolazioni sin dalla mensilità di gennaio, evitando al contempo problemi amministrativi e gestionali.
