La L. 28.12.2025, n. 208 riconosce un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali a beneficio dei premi di risultato e delle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili. Le somme descritte subiscono in busta paga una trattenuta pari al 10%, inferiore rispetto a quanto prevede la tassazione ordinaria. L’imposta sostitutiva, nell’ottica di ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei dipendenti (cuneo fiscale), è stata eccezionalmente ridotta al 5% nel triennio 2023-2025 e all’1% nel 2026-2027.
Per poter legittimamente riconoscere la detassazione in busta paga, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a farsi carico di una serie di adempimenti, tra cui figura il deposito telematico dei contratti presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Analizziamo la questione in dettaglio.
Premi di risultato e utili - Il regime fiscale di favore introdotto dalla L. 208/2015 spetta per:
- premi di risultato, corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- somme pagate a titolo di partecipazione agli utili.
Le somme descritte beneficiano nell’annualità corrente e nel 2027 di un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali pari all’1%, in deroga all’aliquota ordinaria al 10%.
La detassazione spetta entro il limite di importo complessivo (premi e utili) di 5.000 euro nel 2026-2027, considerati al lordo della ritenuta al 5%-1% e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
Adempimenti del datore di lavoro - Il datore di lavoro è tenuto ad applicare il regime fiscale sostitutivo sui premi di risultato e altresì:
- depositare presso l’ITL, in via telematica, il contratto aziendale o territoriale;
- versare all’Erario con modello F24 le somme trattenute in busta paga a titolo di imposta sostitutiva;
- indicare separatamente nella Certificazione Unica (CU) la quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva e l’importo trattenuto in busta paga;
- attestare che le somme a titolo di premio di risultato sono state erogate per effetto di un accordo aziendale o territoriale.
Deposito del contratto - Il D.M. 25.03.2016, contenente le modalità applicative di quanto previsto dalla L. 208/2015, impone al datore di lavoro (art. 5) di depositare presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il contratto aziendale o territoriale che disciplina l’erogazione dei premi di risultato, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni dello stesso D.M.
L’adempimento deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, avvalendosi del portale telematico “Servizi Lavoro”, raggiungibile all’indirizzo “servizi.lavoro.gov.it”. Una volta effettuato l’accesso, l’utente seleziona la voce “Deposito contratti”.
Scadenza dei 30 giorni - Il deposito telematico del contratto e la dichiarazione di conformità dello stesso, resi attraverso il portale “Servizi Lavoro”, devono essere obbligatoriamente effettuati entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto medesimo. Nel caso delle cooperative, il deposito del verbale di assemblea che ha deliberato l’erogazione dei ristorni (detassati) per i soci lavoratori, deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del verbale stesso.
Chi può effettuare il deposito telematico? Il deposito del contratto o del verbale di assemblea può essere effettuato: direttamente dal datore di lavoro o, in alternativa, da tutti gli altri soggetti che, ai sensi degli artt. 1, c. 1 e 2, c. 1 L. 12/1979, risultano abilitati a compiere per qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l’amministrazione del personale dipendente.
