La normativa italiana prevede particolari tutele per i lavoratori subordinati, tra i quali rientrano a pieno titolo i diritti relativi a maternità e paternità. Nel caso rappresentato sono trattate in modo specifico le dimissioni dal lavoro durante i primi anni di vita del bambino sia per la madre lavoratrice dipendente, sia per il padre lavoratore. Questa esigenza nasce dalla necessità di tutelare una figura meritevole di una tutela garantita come quella della madre e del padre lavoratore, al preciso scopo di evitare che le dimissioni rassegnate non siano frutto di un atto volontario, nè manifestazione di un interesse al recesso dal rapporto di lavoro, ma piuttosto di pressioni esercitate dal datore di lavoro.
Per le ragioni sopra illustrate, il T.U. sulla maternità e la paternità (in particolare l'art. 55, c. 4 D.Lgs. 151/2001, rinnovato dall'art. 4, c. 16 L. 28.06.2012 n. 92) prevede la necessaria convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice (durante il periodo di gravidanza) e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (esteso anche ai casi di accoglienza del minore adottato, di affidamento e adozione internazionale); a effettuare la convalida è il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.
La necessità di tale approfondimento dell'Ispettorato, a una così lunga distanza dall'emanazione del D.Lgs., nasce dalle diverse...