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Paghe e contributi 09 Marzo 2026

Dimissioni con preavviso e indennità sostitutiva

Il lavoratore dipendente comunica le dimissioni rispettando il periodo di preavviso, il datore di lavoro le accetta rispondendo che il preavviso non sarà lavorato. Al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva?

Il lavoratore che intende risolvere il rapporto di lavoro per dimissioni è obbligato a rispettare il periodo di preavviso contrattualmente previsto. Tale obbligo è previsto dall’art. 2118 c.c. "ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità...". Dal punto di vista retributivo il c. 2 prevede: "In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte ad una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso". Dalla lettura dell’art. 2118 c.c. e dalla lettura dei Ccnl, il concetto è chiaro: il lavoratore si dimette rispettando il periodo di preavviso, il datore di lavoro non accetta il preavviso corrispondendo l’indennità sostitutiva. In questo contesto ecco la giurisprudenza intervenuta, che sancisce il non obbligo per il datore di lavoro di pagamento dell’indennità sostitutiva decidendo di non far svolgere l’attività lavorativa al lavoratore, in sostanza al lavoratore “rinuncio al preavviso; quindi, non svolgi attività lavorativa e per questo non ho obbligo di corrisponderti l’indennità sostitutiva”. La rinuncia al preavviso da parte del datore di lavoro e il non obbligo di pagamento dell’indennità sostitutiva è sancito dall'ordinanza della Cassazione 14.03.2024, n. 6782 (caso di lavoratrice dimessasi a gennaio 2017 con regolare preavviso) e in precedenza...

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