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Lavoro 28 Marzo 2023

Dimissioni del lavoratore e NASpI

L’Inps ha evidenziato il diritto alla prestazione NASpI del lavoratore che rassegna le dimissioni per motivi particolari o in particolari situazioni.

Con la circolare 10.02.2023, n. 21, l'Inps ha chiarito che il Codice della crisi ha introdotto all’art. 189, c. 5 D.Lgs. 14/2019 un'ulteriore ipotesi di giusta causa di dimissioni che consente, al ricorrere degli altri requisiti di legge, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI. La richiamata disposizione stabilisce, infatti, che le dimissioni del lavoratore nel periodo di attesa della comunicazione del curatore di subentro o di recesso, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate. L’art. 190 D.Lgs. 14/2019 prevede, altresì, che “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 D.Lgs. 4.03.2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al D.Lgs. 22/2015”. Considerata la prevista decorrenza retroattiva, il termine di decadenza di 68 giorni previsto per la presentazione della domanda decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Effetto retroattivo anche nel caso di recesso da parte del curatore, pertanto il...

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