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Diritto del lavoro e legislazione sociale 01 Aprile 2026

Dimissioni in maternità senza convalida: manca il presupposto NASpI

L’ordinanza della Cassazione, sezione lavoro, 24.03.2026, n. 6979 chiarisce che le dimissioni rese nel periodo tutelato dalla maternità, se prive di convalida, restano inefficaci anche dopo la fine della fase protetta. Da qui discende l’assenza del requisito per la NASpI.

Il caso nasce dal ricorso dell’Inps contro una lavoratrice, dopo la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3435/2023. In secondo grado era stato riconosciuto il diritto ai trattamenti di astensione anticipata, all’indennità di maternità e anche alla NASpI, sul presupposto che le dimissioni, prive della convalida prevista dall’art. 55 D.Lgs. 151/2001, fossero inefficaci e che quindi il rapporto dovesse considerarsi ancora in essere. Proprio su questo snodo si è innestata la censura dell’Istituto previdenziale, che ha segnalato l’incompatibilità tra permanenza del rapporto e riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. Perché la NASpI viene esclusa - La Corte di Cassazione accoglie il ricorso con un ragionamento lineare. La NASpI, disciplinata dal D.Lgs. 22/2015, spetta ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione; la legge estende la tutela anche a ipotesi assimilate, come le dimissioni per giusta causa e alcune risoluzioni consensuali. Nel caso esaminato, però, il giudice d’appello aveva già affermato che le dimissioni del 30.09.2015 erano inefficaci perché mancava la convalida. Una volta affermata la prosecuzione del rapporto, viene meno il presupposto costitutivo della prestazione, cioè la cessazione del lavoro. Per questa ragione l’ordinanza 24.03.2026, n. 6979 esclude il diritto alla NASpI. Valore della convalida - Il passaggio di maggior rilievo riguarda la funzione della convalida. La Cassazione...

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