Dimissioni per fatti concludenti: 15 giorni e clausole del Ccnl
Per l’art. 26, c. 7-bis D.Lgs. 151/2015 la soglia dei 15 giorni resta centrale, mentre la deroga richiede una clausola espressa del contratto collettivo dedicata alla fattispecie.
La sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Lav., 27.01.2026, n. 27 entra nel merito delle dimissioni per fatti concludenti previste dall’art. 26, c. 7-bis D.Lgs. 151/2015 e fissa un criterio operativo che incide sulla gestione delle assenze: il termine legale di 15 giorni resta il riferimento, mentre la riduzione richiede una clausola espressa del contratto collettivo, scritta proprio per collegare la durata dell’assenza all’effetto risolutivo.Caso: assenza e attivazione della procedura - La controversia nasce da un’assenza ritenuta ingiustificata e dalla successiva scelta datoriale di attivare la procedura verso l’Ispettorato territoriale, qualificando la situazione come idonea a determinare la risoluzione per dimissioni per fatti concludenti. Nel processo, la parte ricorrente sostiene una ricostruzione alternativa fondata su un allontanamento imposto, mentre la controparte descrive un’assenza frutto di decisione individuale. Il giudice, prima di entrare nel nodo interpretativo, ricostruisce il quadro fattuale e individua gli elementi che, nel caso concreto, sostengono la versione datoriale. Tra questi elementi si collocano le comunicazioni intercorse e l’assenza di iniziative istruttorie idonee a sostenere la tesi dell’allontanamento imposto.Prova dell’assenza e peso del WhatsApp - Sul piano probatorio, la sentenza valorizza un criterio ricorrente nelle liti fondate sull’assenza: il dato oggettivo del mancato rientro sostiene l’addebito, mentre la...