La trasmissione telematica dei risultati contabili derivanti dall'assistenza fiscale pone il sostituto d'imposta di fronte all’obbligo di applicare i conguagli fiscali indicati nel modello 730-4 direttamente sulla retribuzione mensile del dipendente. Tuttavia, l'ordinamento riconosce la possibilità di opporre un diniego, istituto azionabile soltanto al ricorrere di specifiche condizioni tassativamente previste.
Il sostituto d’imposta che riceve un risultato contabile riferito a un soggetto per il quale non è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio ha l'obbligo di comunicare tempestivamente tale impossibilità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli appositi servizi telematici.
Le uniche ipotesi che legittimano il diniego sono 2: la prima ricorre quando tra il contribuente e il sostituto non è mai esistito alcun rapporto di lavoro; la seconda quando il rapporto si è concluso prima della scadenza prevista per la presentazione del modello 730. Al di fuori di questi casi, l'applicazione del conguaglio resta obbligatoria e la sua omissione espone il sostituto a una sanzione pecuniaria che può variare da 258 a 2.582 euro.
La comunicazione di diniego va trasmessa entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione del risultato contabile. Qualora i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per l'effettuazione del diniego siano attivati in data successiva, il termine inizia a decorrere da quest'ultima. Le finestre temporali entro cui i dinieghi possono essere inviati vanno dal 7.07 al 18.12.
Sul piano operativo, la trasmissione può avvenire secondo 2 canali distinti. Il primo consiste nell'invio di file predisposti nel rispetto delle specifiche tecniche pubblicate dall'Agenzia nella sezione "Ricezione dei 730-4" del proprio sito istituzionale. Il secondo è il servizio online denominato "Comunicazione di diniego", accessibile dall'area riservata del portale dell'Agenzia alla voce "Servizi" - "Dichiarazioni". All'interno del software "Desktop Telematico", nelle applicazioni Entratel e File Internet, è inoltre disponibile un modulo di controllo dedicato alla verifica dei file di diniego relativi ai modelli 730-4.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12.03.2019 ha introdotto una distinzione rilevante sul piano formale. Quando il diniego è effettuato direttamente dal sostituto d'imposta, non è richiesta l'indicazione della data della delega; quando invece il diniego è presentato tramite intermediario, diventa obbligatoria l'indicazione della data della comunicazione CSO, del quadro CT o della specifica delega conferita dal sostituto all'intermediario per l'effettuazione dell'adempimento. L'inosservanza di tale requisito formale può compromettere la regolarità della comunicazione.
Il diniego produce conseguenze dirette sul contribuente, che non può più avvalersi del sostituto originariamente indicato in dichiarazione per l'esecuzione del conguaglio. In presenza di un diniego validamente comunicato, il contribuente è tenuto a presentare un modello 730 integrativo, modificando il sostituto d'imposta di riferimento. Le opzioni disponibili sono: indicare il nuovo datore di lavoro, ove esistente; ovvero indicare direttamente l'Agenzia delle Entrate, quando non sussistano né un nuovo rapporto di lavoro né redditi previdenziali (in tal caso è possibile indicare l’Inps come sostituto d’imposta tenuto al conguaglio).
Il 730 integrativo così predisposto è trasmesso telematicamente all'Agenzia, che procede all'eventuale rimborso generalmente entro la fine dell'anno o, al più, nelle prime settimane di quello successivo. È utile sottolineare che, una volta trasmessa, la comunicazione di diniego non è né annullabile né rettificabile. Il sostituto che abbia inviato un diniego è pertanto definitivamente esonerato dall'obbligo di effettuare il conguaglio relativo al modello 730-4 cui il diniego si riferisce.
Qualora la comunicazione sia stata trasmessa per errore, il contribuente può tutelare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa in cui indica, quale sostituto d'imposta, lo stesso soggetto che aveva erroneamente opposto il diniego.
