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Lavoro
05 Ottobre 2020
Dirigenti esclusi dal divieto di licenziamento Covid-19
Le normative straordinarie prevedono il divieto di espulsione per motivi economici in favore di quadri, impiegati e operai, escludendo dalla salvaguardia le figure apicali. Attenzione alle limitazioni contenute nei contratti collettivi di categoria.
L’emergenza Covid-19 ha evidenziato la necessità per molte aziende di ridurre gli organici; il legislatore, con l’obiettivo di tutelare l’occupazione, ha introdotto il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici. Inizialmente, l’art. 46 del Decreto Cura Italia (n. 18/2020), integrato e modificato dall’art. 80 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), aveva previsto il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dal 17.03.2020 al 17.08.2020; in seguito, l’art. 14 del Decreto Agosto (n. 104/2020) ha prorogato il divieto fino al 31.12.2020 o al verificarsi di alcune condizioni. In questo contesto, ricordiamo che il licenziamento dei dirigenti è sempre possibile; la categoria dirigenziale infatti rimane esclusa dalla disciplina ordinaria del licenziamento, applicabile invece a quadri, impiegati e operai.
In tema di licenziamento dei dirigenti, le norme di riferimento sono gli artt. 2118 e 2119 C.C., a cui si aggiungono le previsioni della contrattazione collettiva del personale dirigenziale. L’art. 2118 fa riferimento in generale al licenziamento per giustificato motivo, che prevede il riconoscimento del preavviso. Il giustificato motivo però non deve essere inteso come previsto dall’art. 3, L. n. 604/1966 che richiama “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, ma in senso...