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Lavoro 03 Marzo 2021

Diritto alla disconnessione nel lavoro agile

Le misure adottate in conseguenza della crisi epidemiologica hanno cambiato le modalità di lavoro e hanno dimostrato l'importanza delle soluzioni digitali. Tuttavia, anche secondo il Parlamento europeo, è necessario un regolamento ad hoc.

È un fatto che, in quanto misura intesa a prevenire il contagio e a favorire il distanziamento sociale, il lavoro agile o smart-working è stato fortemente raccomandato ai datori di lavoro, tanto da divenire una modalità pressoché obbligatoria nei confronti dei soggetti a maggior rischio e nel pubblico impiego. A tal fine sono state semplificate le modalità di accesso a questo strumento lavorativo, superando pressoché tutti i vincoli posti dalla L. 81/2017 che ha disciplinato il lavoro agile. Per il lavoro agile semplificato, che potrà essere utilizzato fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 (per ora non oltre il 31.03.2021, termine che sarà indubbiamente prorogato), non è richiesto l'accordo scritto con il lavoratore: è sufficiente la comunicazione dei dati dei lavoratori al Ministero del Lavoro, nonché la consegna al lavoratore di un'informativa. A regime, quando finirà l'emergenza epidemiologica, sarà invece necessario un accordo in forma scritta che definisca le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore, individui i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di...

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