Il Ministero del Lavoro, con l’interpello 24.10.2018, n. 6 affronta il tema della disciplina del lavoro straordinario nel caso di lavoratori intermittenti, in risposta al quesito di ANISA (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio) sulla possibilità di escludere dalla “normale” disciplina dell’orario di lavoro prevista dal D. Lgs n.66/2003, i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente; in modo particolare, con riferimento al lavoro straordinario. L’Associazione intendeva corrispondere ai lavoratori intermittenti solamente la retribuzione oraria prevista dal CCNL, ma non la maggiorazione relativa al lavoro straordinario.
La risposta del Ministero del lavoro, per prima cosa mira a ricordare le nozioni base che orientano verso la decisione finale presa e che riportiamo di seguito. All’interno del D. Lgs n. 66/2003 si fa riferimento alla definizione di “orario di lavoro”, con la quale si indica qualsiasi periodo durante il quale il lavoratore si trova fisicamente sul luogo di lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della propria attività o delle proprie funzioni. Con i termini “lavoro straordinario” - prosegue il Ministero - vengono invece definite tutte le ore che eccedono il normale orario di lavoro previsto dal CCNL (spesso il limite previsto è di 40 ore settimanali).
In aggiunta, il dicastero ricorda anche che il D. Lgs n. 81/2015...