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Lavoro 26 Aprile 2023

Dispositivi visivi di sicurezza per i lavoratori a carico del datore

Le indicazioni dell’Inail dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Secondo il D.Lgs. 81/2008, salvo casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, i lavoratori addetti a videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai rischi per la vista, per gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico. Il medico competente sottopone i videoterminalisti alle seguenti visite per accertarne l’idoneità all’uso dell’attrezzatura munita di VDT: visite mediche preventive (prima di essere adibiti ad attività che richiedono l’uso prevalente di VDT); visite mediche periodiche; visite specialistiche. La frequenza delle visite è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età; quinquennale negli altri casi. Il lavoratore può richiedere una visita qualora sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente. Nel corso delle visite il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia (affaticamento oculare) e l’esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività. Con sentenza n. 392/2022 la Corte di Giustizia UE ha...

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