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Imposte dirette 21 Maggio 2026

Dividendi esteri e doppia imposizione: credito d’imposta negato

Il regime dei dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti fuori dal regime d’impresa continua a presentare criticità applicative, tra ritenute, imposta sostitutiva e mancato accesso al credito per le imposte assolte all’estero.

Un tema ancora oggi non risolto con metodo lineare riguarda la percezione dei dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti che non detengono in regime d’impresa le partecipazioni, in raccordo con i criteri di specificazione dell’art. 65 del Tuir. L’odierno regolamento legislativo non consente ai percettori di tali dividendi di fonte estera (almeno secondo l’ermeneutica rappresentata dall’Interprete ministeriale e recepita dalla giurisprudenza prevalente) né la detrazione delle imposte estere pagate nello Stato della fonte, in raccordo disciplinare con gli accordi convenzionali bilaterali sottoscritti dall’Italia, né l’accesso al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero come disciplinato dall’art. 165 del Tuir, in virtù della mancata inclusione di tali flussi di dividendi nel reddito complessivo del percettore residente.I dividendi in questione sono infatti sottoposti a un duplice regime fiscale, a seconda che il soggetto li percepisca attraverso un intermediario residente, nel qual caso si rende applicabile la disciplina dell’art. 27, c. 4 D.P.R. 600/1973 che prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta su una base imponibile costituita dal c.d. “netto frontiera” in rispondenza alle prescrizioni del successivo c. 4-bis, o li percepisca direttamente all’estero, nel qual caso l’art. 18 del Tuir prevede l’assoggettabilità del dividendo estero a una forma di imposizione sostitutiva...

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