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Lavoro 16 Giugno 2021

D.L. 77/2021, un segnale per pari opportunità e questioni giovanili

Il Decreto Semplificazioni interessa le procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr, ma l'art. 47 mette l'accento sulla situazione del personale.

L'art. 47 del Decreto Semplificazioni pone a carico delle aziende partecipanti o affidatarie di appalti pubblici riconducibili ai regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241 e al Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al D.L. 59/2021, l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile in forza, con modalità diverse a seconda delle dimensioni occupazionali:
  • le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti, già soggette agli obblighi di trasmissione del suddetto rapporto in base all'art. 46 D.Lgs. 198/2006, dovranno presentare all'atto della domanda di partecipazione o dell'offerta copia dell'ultimo rapporto inviato attestandone la conformità all'originale. La mancata allegazione comporta l'esclusione dalla gara;
  • gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e inferiore a 100 devono presentare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, recante lo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa anche alle RSA e al consigliere di parità. Il contratto di appalto dovrà prevedere le sanzioni in caso di inadempimento che potrà comportare anche l'esclusione del soggetto dalla partecipazione ad altre gare finanziate con risorse del PNRR.
Le stazioni appaltanti dovranno inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole che stabiliscano criteri volti a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni e di donne di qualsiasi età. Le clausole potranno non essere inserite o la percentuale di dette assunzioni potrà essere inferiore al 30% quando l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi, che dovranno essere puntualmente indicati e motivati, ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che si trovi in determinate condizioni, tra cui non essere stato destinatario, nei 3 anni antecedenti, di accertamenti relativi ad atti o comportamenti o relativi al mancato rispetto del divieto di licenziamento per causa di matrimonio o per gravidanza e maternità o aver utilizzato (o impegnarsi a farlo) strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro.

Entro il 31.07.2021 potranno essere emanate le linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, che definiscano le modalità e i criteri applicativi delle previsioni del predetto art. 47 nonché le misure premiali e la predisposizione di modelli di clausole da inserire nei bandi di gara, differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.