Riteniamo con questo articolo di fare cosa utile nel ricordare quali forme di tutela aggiuntive sono previste dalla normativa italiana ed europea, al fine di proteggere la figura della donna nel caso in cui il datore di lavoro intenda procedere al suo licenziamento. Le tutele si sommano a quelle già previste per la generalità dei lavoratori. Vediamo, qui di seguito, quali sono:
- procedura collettiva e salvaguardia della percentuale femminile: secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione 24.06.2019, n. 14254, non è consentito effettuare il licenziamento di una quota femminile superiore a quella impiegata (altrimenti si tratterebbe di discriminazione). Va sempre garantita, infatti, all'interno dell'azienda una percentuale di quote rosa proporzionata alla forza lavoro;
- divieto di licenziamento per causa di matrimonio: il divieto di licenziamento di una dipendente non può avvenire nel periodo che intercorre tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, fino a un anno dopo la sua celebrazione; non vengono ritenute valide le dimissioni presentate dalla donna in quel periodo, fatto salvo il caso in cui la lavoratrice le confermi, entro un mese di tempo, davanti a un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro. Le uniche situazioni che permettono il licenziamento (previa giustificazione) sono: colpa grave della lavoratrice, cessazione dell'attività per la quale la donna è addetta, termine della...