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Diritto del lavoro e legislazione sociale 06 Luglio 2026

Durc irregolare e sgravi: il giudice verifica il recupero

Con l’ordinanza 26.06.2026, n. 21829 la Cassazione ribadisce la natura continuativa della regolarità contributiva e rinvia al giudice l’esame del concreto perimetro delle somme richieste dall’Inps.

La regolarità contributiva deve sussistere per l’intera durata degli sgravi riconosciuti al datore di lavoro. La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 26.06.2026, n. 21829, la qualifica come requisito legale, costitutivo e continuativo. Un’irregolarità verificatasi durante la fruizione degli sgravi, derivante anche da inadempimenti dichiarativi o da una posizione non sanata tempestivamente, impedisce il mantenimento del beneficio. La regolarizzazione tardiva non recupera il diritto già perduto. La pronuncia accoglie il ricorso dell’Inps e censura la lettura che attribuiva all’irregolarità effetti soltanto futuri o limitati ai singoli periodi immediatamente interessati, senza esaminare il contenuto degli avvisi di addebito.Controversia sugli avvisi di addebito - Il giudizio nasce dall’opposizione proposta da un’impresa contro 2 avvisi di addebito. Il Tribunale di Torino aveva ridotto l’importo del primo avviso, ritenendo dovuta la sola somma di 1.593,80 euro oltre alle sanzioni civili, e aveva annullato il secondo. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, sostenendo che l’assenza del Durc non operasse retroattivamente e determinasse la perdita delle sole agevolazioni relative ai periodi di accertata irregolarità. L’Inps ha impugnato tale ricostruzione richiamando l’art. 1, cc. 1175 e 1176 L. 296/2006, il D.M. 30.01.2015 e l’art. 1, c. 118 L. 190/2014. Secondo l’Istituto, gli sgravi presuppongono una regolarità...

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