Durf, anche le imposte estere contano per la soglia del 10%
La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 174/2026 amplia le somme rilevanti per il Durf includendo le ritenute sugli interessi attivi e le imposte pagate all’estero nei limiti del credito riconosciuto ai sensi dell’art. 165 del Tuir.
I committenti che affidano opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, caratterizzati dal prevalente impiego di manodopera presso le sedi di attività del committente e dall’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono soggetti, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 17-bis D.Lgs. 241/1997, agli specifici obblighi introdotti dall’art. 4 D.L. 124/2019, finalizzati al contrasto dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, anche mediante compensazioni indebite. Gli obblighi riguardano le ritenute fiscali nell’ambito dei contratti di appalto, subappalto, affidamento e dei rapporti comunque riconducibili alle fattispecie previste dalla norma. Essi non trovano applicazione quando l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice consegna al committente la certificazione prevista dall’art. 17-bis, c. 5, attestante il possesso dei requisiti richiesti ovvero il Durf. Tale certificazione, nella pratica, è divenuta uno strumento centrale nella gestione degli appalti. Oltre all’esercizio dell’attività da almeno 3 anni e alla regolarità degli obblighi dichiarativi, l’impresa deve aver effettuato, nei periodi d’imposta ai quali si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un ammontare complessivo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel medesimo periodo. È...