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Accertamento, riscossione e contenzioso 12 Marzo 2026

DURF: F24 avvisi bonari valgono per la regolarità, ma occhio al tempo

L'Agenzia delle Entrate (risposta n. 63/2026) apre agli avvisi bonari per la soglia del 10% del DURF: i versamenti da comunicazioni ex artt. 36-bis e 54-bis valgono per l'esonero negli appalti, solo se effettuati entro il rigido perimetro temporale del triennio.

Nel complesso scenario degli appalti e subappalti, il Documento unico di regolarità fiscale (DURF) è molto più che un semplice orpello burocratico, essendo infatti un vero e proprio "salvacondotto" operativo. Questo certificato permette di evitare che il committente debba farsi carico di onerosi e minuziosi controlli sui versamenti delle ritenute fiscali dei lavoratori in quanto attesta che l’azienda esecutrice è "attiva" e fiscalmente affidabile secondo parametri matematici precisi.Il perimetro normativo entro cui questa certificazione respira è l’art. 17-bis D.Lgs. 241/1997, recentemente ricalibrato dall'art. 7 D.Lgs. 33/2025. La norma impone che, per i contratti sopra i 200.000 euro, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, il committente deve verificare il corretto versamento delle ritenute operate dall'appaltatore sui propri dipendenti. L'unico modo per liberarsi da tale fardello è il DURF, che viene rilasciato solo se l'impresa è in attività da almeno 3 anni, è in regola con le dichiarazioni e rispetta la soglia del 10% tra i versamenti effettuati all'Erario e il fatturato.Proprio su questa soglia si è concentrato il dubbio risolto dall'Agenzia delle Entrate con la risposta 3.03.2026, n. 63. La domanda dell'istante chiedeva se i pagamenti effettuati a seguito di avvisi bonari (le comunicazioni ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) potessero essere inclusi in questo calcolo. L'Amministrazione Finanziaria ha risposto...

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