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Diritto del lavoro e legislazione sociale 29 Aprile 2026

E se la malattia del dipendente fosse simulata?

Capita che il dipendente non consideri le assenze per malattia come una tutela ma le utilizzi come uno “strumento di protesta”, magari in seguito a nuove e legittime richieste del datore di lavoro ma poco gradite al lavoratore.

Uno dei diritti di cui godono i lavoratori è la tutela delle assenze per malattia. Se un dipendente non si presenta al lavoro ha il dovere di avvisare subito il datore di lavoro e farsi attestare dal medico di base lo stato di malattia, con invio del certificato medico telematico all’Inps. I vari Ccnl regolamentano i molti aspetti di questo istituto: gli adempimenti del lavoratore, la gestione del periodo di assenza e dell’indennizzo economico che, a seconda della durata della malattia, del settore di attività e del tipo di inquadramento legale del dipendente, assume connotati diversi. Guai a dubitare sulla genuinità del certificato medico ma, nel caso remoto in cui volesse verificare, il datore di lavoro può procedere come previsto dall’art. 5 dello Statuto dei lavoratori L. 300/1970: chiedere una visita di controllo tramite l’Inps durante le fasce orarie di reperibilità del dipendente, affinché confermi (o meno) lo stato di malattia. I singoli Ccnl stabiliscono anche la durata massima di assenza oltre la quale è concesso il licenziamento per superamento del periodo di comporto ma in questo periodo vige l’obbligo del mantenimento del rapporto di lavoro, nonostante la prestazione sia sospesa per malattia. A livello organizzativo, in presenza di malattie lunghe l’azienda potrebbe ricorrere ad assunzioni a tempo determinato in sostituzione del lavoratore assente senza vincolo del limite massimo di 12 mesi (art. 19, c. 1, lett. b-bis) D.Lgs. 81/2015)...

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