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Diritto del lavoro e legislazione sociale 15 Maggio 2026

Elezioni delle RSU non sono revocabili

La Cassazione, con la sentenza n. 12815/2026, chiarisce che, una volta avviata la procedura elettorale RSU e costituito il Comitato elettorale, l’O.S. promotrice non può revocare o sospendere le elezioni. Il datore di lavoro è tenuto a collaborare con il Comitato.

Un’interessante indicazione di diritto sindacale ci perviene da una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12815/2026, sullo specifico tema dell’elezione delle RSU. Il fatto nasce da un conflitto tra sigle sindacali dei lavoratori, seguito da un atteggiamento aziendale che si riscontra di fatto come antisindacale; il tutto seguendo la corretta interpretazione dell’Accordo Interconfederale del 27.07.1994, il quale concerne “la disciplina generale in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993”.La decisione di legittimità segue la sentenza n. 216/2020 della Corte d’Appello di Firenze, con la quale la società datrice di lavoro era stata condannata per comportamento antisindacale ex art. 28 L. 300/1970.Il contesto, oggetto di valutazione, vede una sigla sindacale indire le elezioni delle RSU, seguendo il protocollo dell’Accordo Interconfederale citato, e poi revocare tale suo atto precedente, peraltro in radice di tipo meramente facoltativo, così come i propri rappresentanti. Nell’ambito del Comitato elettorale, che nelle more era stato regolarmente costituito, ex art. 4 parte seconda dell’Accordo, altra sigla sindacale partecipante aveva richiesto alla datrice di lavoro alcuni documenti necessari per l’elezione; la società, tuttavia, data la revoca anzidetta, riteneva di non dover procedere in collaborazione col Comitato elettorale. Da qui la richiesta di condotta...

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