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Lavoro 10 Aprile 2020

Emergenza Coronavirus: la sospensione dei licenziamenti

Il D.L. 18/2020 dispone alcune misure in materia di espulsioni per giustificato motivo oggettivo.

L’art 46, D. L. 18/2020 così recita: “A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti successivamente alla data del 23.02.2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966”. Quindi, cosa si evince da tale norma? La previsione normativa ci informa che, dal 17.03 al 16.05.2020, viene bloccata la procedura dell’art. 4 L. 223/1991, che riguarda le imprese che al termine dell’integrazione salariale straordinaria non sono in grado di garantire la ripresa dell’attività, e quella dell’art. 24 della stessa legge, che coinvolge invece le imprese che occupano più di 15 dipendenti e che intendono effettuare, nell’arco di 120 giorni, almeno 5 licenziamenti in una o più unità produttive della stessa provincia. La norma trova applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro intenda aprire una procedura di licenziamento per cessazione di attività: dovrà essere rispettato il periodo di sospensione di giorni. Quello che ci si domanda è: il provvedimento si applica a tutte le procedure collettive? La risposta è negativa. La norma, infatti,...

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