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Tributi locali 27 Luglio 2026

Entro il 31.07 gli Enti locali decidono le cartelle rottamabili

Per i contribuenti la possibilità di accedere alla rottamazione-quinquies dei carichi degli enti locali non dipenderà dalla natura del debito. Sarà l’ente creditore a decidere se consentire o meno l'accesso alla definizione agevolata.

Due contribuenti con cartelle identiche per importo, tipologia di tributo e periodo di riferimento potrebbero trovarsi in situazioni completamente diverse: uno potrebbe accedere alla rottamazione-quinquies estesa agli Enti locali, mentre l'altro potrebbe esserne escluso. La differenza non dipenderà dalla natura del debito, ma dalla scelta dell'ente creditore.La disciplina introdotta dall'art. 10-quinquies, L. 88/2026 di conversione del D.L. 38/2026 (Decreto fiscale), non estende, infatti, automaticamente la definizione agevolata ai crediti affidati da Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni. Si parla, infatti, di una semplice facoltà che ogni ente autonomamente dovrà decidere se applicare o meno la definizione agevolata ai propri crediti affidati agli agenti della riscossione. Tale facoltà dovrà essere esercitata mediante apposita deliberazione da adottare entro il 31.07.2026 (originaria scadenza 30.06). In assenza della delibera, i carichi si dovranno intendere integralmente esclusi dalla definizione agevolata. Il vero ostacolo alla manovra è la tenuta dei conti degli enti locali. Gli Uffici finanziari sono, infatti, chiamati a valutare con estrema attenzione l'impatto che lo stralcio di sanzioni e interessi avrà sui residui attivi iscritti a bilancio. Il limite operativo è rappresentato dal Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde): l’ente deve garantire che l'ammontare delle somme "abbuonate" non superi quanto già accantonato nel fondo, poiché un...

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