In tempi di difficoltà finanziarie e di liquidità in cui si trovano molte imprese è di notevole interesse l’applicazione della legge Europea 2019-2020 (L. 238/2021) che modificando l’art. 80, c. 4 del Codice dei contratti pubblici prevede la possibile esclusione dagli appalti di un operatore per irregolarità fiscali non definitive. Il MEF ha circoscritto e quantificato la fattispecie con il D.M. 28.09.2022 individuando i limiti e le condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.
Innanzitutto, ai fini dell’esclusione si deve essere in presenza di una violazione degli obblighi di pagamento di imposte e tasse che derivi da:
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dell'art. 54-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
La nuova disposizione porta con sé la necessità di porre grande attenzione allo stato di insolvenza, o meglio, di pre-insolvenza e agli strumenti difensivi di cui il contribuente può avvalersi.
Non dimenticando che è in vigore anche un’altra norma che consente l’esclusione dagli appalti pubblici che sono finanziati con le risorse del PNRR o del Piano Nazionale Complementari (PNC), di quegli operatori che, essendovi obbligati, non hanno presentato il rapporto biennale sulla situazione occupazionale prevista dalla legge per le pari opportunità. Le conseguenze della mancata presentazione si differenziano a seconda del numero di lavoratori impiegati:
- se sono più di 100 l’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, a produrre copia dell’ultimo rapporto trasmesso al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta;
- se compresi tra 51 e 100 poiché il datore di lavoro è stato obbligato alla presentazione del rapporto solo da quest’anno, questi potrà fruire di una maggiore tolleranza e fornire alla stazione appaltante copia del rapporto con un congruo lasso temporale.
