L’Inps fornisce le prime istruzioni operative per permettere l’applicazione della riduzione contributiva prevista dalla legge di Bilancio 2022.
Come noto, ai sensi dell’art. 1, c. 121 della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), viene riconosciuta, ai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale non superiore a 2.692,00 euro ed eccezionalmente per i periodi di paga dal 1.01.2022 al 31.12.2022, una riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori nella misura pari al 0,80%.
L’Inps, con la circolare 22.03.2022, n. 43, ha fornito le prime istruzioni operative e le prime indicazioni normative per consentire ai datori di lavoro l’applicazione, a partire dalle competenze del mese di marzo 2022, dello sgravio a favore dei lavoratori dipendenti.
La riduzione riguarda la quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, ad esclusione del lavoro domestico, e spetta qualora la retribuzione imponibile, riparametrata su base mensile, non superi la soglia massima di 2.692,00 euro, maggiorati per la competenza del mese di dicembre 2022, della quota di tredicesima mensilità. Avremo di conseguenza, nella mensilità di dicembre, la possibilità di applicare la riduzione dell’aliquota, sia sulla retribuzione del mese di competenza, sia sull’importo della tredicesima mensilità, sempre a condizione del rispetto dell’imponibile mensile di euro 2.692,00 su ciascuna singola competenza.
Se il rateo di mensilità aggiuntiva viene erogato nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione...