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Lavoro 19 Novembre 2021

Esonero contributivo donne, biennio 2021-2022

Pubblicato il messaggio Inps n. 3809/2021 riportante modalità operative e istruzioni contabili per la fruizione del beneficio previsto per l'assunzione di lavoratrici.

Arrivano ulteriori novità per i datori di lavoro da parte dell'Inps che ha pubblicato il messaggio 5.11.2021, n. 3809. Si tratta delle attese (da oltre 10 mesi) indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo (contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail) nella misura del 100% e nel limite massimo di € 6.000,00 annui previsto per coloro che assumono donne lavoratrici nel biennio 2021-2022.
Ricordiamo che l'esonero era stato introdotto dalla legge di Bilancio 2021 in via sperimentale. Poca fantasia, come ricorderete, da parte del Governo che, in realtà, aveva previsto una sorta di “raddoppio” del beneficio dalla già nota L. 92/2012 per l'assunzione delle stesse categorie (donne prive di un impiego regolarmente retribuito e disoccupati over 50), ma originariamente previste nella misura del 50%. Entriamo nel dettaglio per ricordarne le caratteristiche.

Come anticipato, tale beneficio trova validità per le assunzioni di donne a tempo indeterminato nella misura massima di 18 mesi, così come nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (in questo caso, l'incentivo spetta per un periodo pari a 18 mesi a partire dalla data di variazione del rapporto). Inoltre, può essere applicato anche in caso di assunzione a termine, fino ad un limite massimo di 12 mesi.
Il beneficio non può essere applicato da aziende appartenenti al settore finanziario (NACE), è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa attualmente vigente nel territorio nazionale ma per ogni singolo caso va certamente tenuto conto di eventuali divieti di cumulo previsti dagli altri regimi applicati. Per la sequenza secondo cui vanno fruiti gli incentivi, ove consentita la cumulabilità, si ricorda che si deve seguire l'ordine temporale secondo cui l'ultimo esonero tiene conto della quota già applicata dai precedenti e viene conteggiato per la contribuzione residua dovuta.
Perché l'incentivo sia fruibile, si deve verificare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati presso la società in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Ora vediamo le principali istruzioni operative: per prima cosa i datori di lavoro devono presentare una comunicazione preventiva (già possibile dall'11.11.2021) tramite il cassetto previdenziale, trasmettendo il modulo “92/2012. Per ogni evento incentivabile, sia esso un'assunzione, una cessazione o una proroga, è necessario presentare una singola comunicazione online.
Si evidenzia che, qualora tale modulistica online fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell'incentivo pari al 50% dei contributi datoriali previsto dall'art. 4, cc. 8-11 L. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all'Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell'esonero in misura pari al 100%”.
I datori di lavoro potranno procedere all'esposizione in UniEmens già dal mese di novembre dell'elenco delle lavoratrici per le quali spetta l'esonero per il periodo che va dal 1.01.2021 al 31.12.2021.
Si ricorda che la Commissione Europea ha garantito i fondi solamente per l'anno corrente; per quanto attiene all'anno 2022, sarà necessario il rilascio di una nuova autorizzazione della Commissione stessa. Questo il link al messaggio Inps per i dettagli relativi alle istruzioni per la fruizione dell'esonero.