- 3% se la retribuzione imponibile non supera l’importo mensile di € 1.923;
- 2% se la retribuzione imponibile mensile eccede il limite di € 1.923 ma non supera l’importo di € 2.692.
Qualora venga superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il calcolo del tetto mensile previsto, ai fini della spettanza, sarà da considerarsi sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS che la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per superamento del massimale.
Tante le novità, ma l’aspetto che interessa maggiormente gli operatori del settore sono le modalità di applicazione.
Dopo alcuni giorni di attesa, ecco che l’Inps è intervenuto con la circolare 24.01.2023, n. 7, fornendo così le istruzioni operative per applicare lo sgravio già alle competenze del mese di gennaio 2023 e chiarendo la cumulabilità della misura, la modalità di calcolo della retribuzione imponibile e la compilazione dei flussi UniEmens.
Viene precisato che l’esonero non troverà applicazione per gli emolumenti erogati nel corso del 2024. La riduzione dell’aliquota, infatti, può essere applicata per i periodi di paga che sono compresi tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023.
Ma veniamo ora alle questioni operative.
Per fruire dell’esonero i datori di lavoro saranno tenuti a esporre i lavoratori ai quali spetta, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di gennaio 2023, valorizzando gli elementi “imponibile” e “contributo” nella sezione “DenunciaIndividuale”.
Si dovrà indicare:
- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L098” per la riduzione del 3%, oppure il valore “L094” per la riduzione del 2%;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;
- nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari al 2% o al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Ci preme porre l’attenzione nei confronti dei datori di lavoro che hanno già provveduto all’elaborazione dei cedolini del mese di gennaio 2023 e che non sono riusciti ad esporre i codici di recupero dello sgravio contributivo. Non tutto è perduto: in alternativa a quanto indicato dall’Inps nella circolare, potranno conguagliare le somme valorizzando gli stessi codici indicati per il mese di competenza con indicazione del periodo “01.2023” all’interno dell’elemento “AnnoMeseRif”.
