Con la circolare Inps 19.09.2022, n. 102 sono state definite le procedure per fruire di agevolazioni contributive per le lavoratrici madri dalla data del rientro nel posto di lavoro.
L’art. 1, c. 137 L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto (solo anno 2022), un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di 1 anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro.
Cosa comprende l’esonero - È riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti. L’agevolazione non comporta benefici in capo al datore di lavoro e non è, pertanto, subordinata al possesso del DURC, né risulta essere sottoposta alle limitazioni dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
Lavoratrici che possono accedere al beneficio - Lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privato.
Fruizione del congedo di maternità - Per il riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità e il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31.12.2022.
Qualora la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro.
Assetto e misura dell'esonero - Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice. Come...