Con la circolare 12.04.2021, n. 56 l'Inps ha rilasciato le prime indicazioni operative ai fini dell'ottenimento dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, cc.100-105 e 107 L. 205/2017 rivisto dalla legge di Bilancio all'art. 1, cc. 10-15. Il bonus è riconosciuto per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto il 36° anno di età, nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui, purché gli stessi non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o precedente datore di lavoro. Al riguardo, si precisa che, come previsto dall'art. 1, c. 101 della legge di Bilancio 2021, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione. Si è però esclusi dal beneficio in caso di precedenti rapporti a tempo indeterminato conclusi per mancato superamento della prova ed in caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Per accedere al beneficio è richiesta una serie di condizioni, tra le quali il fatto che il datore di lavoro non deve aver effettuato nei 6 mesi precedenti l'assunzione incentivata, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva del lavoratore da assumere.
Tale...