RICERCA ARTICOLI
Imposte dirette 18 Settembre 2026

Familiari: il decreto Omnibus chiarisce i rinvii all’art. 12 del Tuir

Per chiarire l’ambito soggettivo della nozione di “familiari” rilevante ai fini fiscali, il D.Lgs. 148/2026 interviene sull’art. 12 del Tuir. La riforma separa nettamente il perimetro di coniuge e figli da quello degli altri familiari.

L’art. 1 D.Lgs. 148/2026 interviene sull’art. 12 del Tuir e chiarisce l’ambito soggettivo dei richiami ai familiari contenuti nella legislazione fiscale. La modifica assume rilievo non soltanto per le detrazioni per carichi di famiglia, ma anche per le disposizioni che utilizzano l’art. 12 come criterio di individuazione dei beneficiari di specifiche agevolazioni, tra cui quelle in materia di welfare aziendale.

Nella formulazione previgente, il c. 4-ter dell’art. 12 subordinava a un’unica condizione l’intero perimetro soggettivo della norma, ossia quando una disposizione fiscale rinviava genericamente “alle persone indicate nell’articolo 12”, occorreva verificare non solo l’appartenenza del soggetto alla categoria del coniuge non separato o dei figli (nati nel matrimonio o fuori di esso, riconosciuti, adottivi, affiliati, affidati, nonché conviventi del coniuge deceduto) ma anche, per gli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c., la sussistenza della convivenza con il contribuente oppure la corresponsione di assegni alimentari non disposti da provvedimento giudiziale. Tale impostazione, per quanto pacificamente interpretata nel senso di riferire il requisito della convivenza ai soli “altri familiari”, presentava un limite sul piano della tecnica redazionale; la relativa condizione era infatti collocata, all’interno del medesimo periodo, in una posizione tale da non delimitarne con sufficiente chiarezza l’ambito soggettivo di riferimento. Ne derivava un margine di ambiguità testuale che, pur non traducendosi in un contrasto applicativo diffuso, esponeva la norma al rischio, in realtà più teorico che sistematico, di un’estensione impropria del requisito anche al coniuge e ai figli, categorie per le quali il legislatore non aveva mai inteso condizionare la rilevanza fiscale alla convivenza.

Il decreto Omnibus corregge tale sovrapposizione intervenendo sul c. 4-ter (e sul corrispondente c. 7 del nuovo Testo Unico di cui al D.Lgs. 117/2026) e la condizione di convivenza o di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria viene espunta dal perimetro generale dei soggetti rilevanti e ricollocata solo con riferimento alle “altre persone” di cui all’art. 433 c.c. Ne discende una netta separazione: coniuge e figli rientrano nel novero delle persone rilevanti ai fini dei rinvii operati dall’art. 12 a prescindere da convivenza o assegni, con evidente semplificazione applicativa; per le altre persone indicate dall’art. 433 c.c. permane invece la necessità della convivenza con il contribuente ovvero della percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Inoltre, quando la disposizione richiede la condizione di familiare fiscalmente a carico, il limite di reddito previsto dal c. 2 costituisce un presupposto imprescindibile per tutti i soggetti considerati.

Sul piano applicativo, l’art. 1, c. 3 stabilisce che le modifiche trovano applicazione già dal periodo d’imposta in corso al 20.12.2025. La decorrenza retroattiva mira a neutralizzare gli effetti restrittivi derivanti dalla precedente formulazione del c. 4-ter, riconducendo il requisito della convivenza o degli assegni alimentari alle sole ipotesi in cui la disposizione fiscale richieda anche la condizione di familiare fiscalmente a carico.

È utile precisare che l’intervento non introduce nuove detrazioni né modifica le aliquote, ma ridefinisce, come anticipato, l’ambito soggettivo di una norma cardine del sistema. La modifica assume particolare rilievo per il welfare aziendale poiché quando la norma agevolativa richiama semplicemente i familiari dell’art. 12 del Tuir, senza rinviare anche al c. 2, il datore di lavoro può riconoscere le prestazioni di welfare pure a genitori, suoceri e altre persone ex art. 433 c.c., senza che per questi ultimi sia richiesta la convivenza o gli assegni alimentari; se invece la disposizione richiama anche il c. 2, tornano necessari il rispetto del limite reddituale e, per gli stessi soggetti, la convivenza o la percezione degli assegni alimentari. La novella dovrà pertanto essere considerata nell’elaborazione delle dichiarazioni relative al 2025 e nella gestione di eventuali rettifiche o regolarizzazioni dei trattamenti di welfare già riconosciuti.