Fattura rifiutata dalla PA: per lo SdI resta una fattura emessa
Il rifiuto della fattura da parte della Pubblica Amministrazione produce effetti sul piano civilistico e non incide sull'avvenuta emissione ai fini fiscali. Il contribuente deve intervenire per coordinare gli effetti delle 2 discipline.
Permane la distinzione tra profili di diritto amministrativo e profili fiscali nella fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (PA).Il D.M. 3.04.2013, n. 55, che disciplina in via generale le fatture verso la PA, è stato poi integrato e in parte superato dal D.M. 24.08.2020, n. 132, il quale individua le cause tassative di rifiuto delle fatture elettroniche, senza però incidere sulla validità fiscale delle fatture emesse e successivamente rifiutate.In tali casi, le aziende devono emettere un nuovo documento fiscale corretto, da trasmettere nuovamente tramite Sistema di Interscambio (SdI), affinché possa essere validamente ricevuto e, se conforme, accettato dalla PA. La gestione del documento rifiutato rappresenta tuttora una criticità operativa, anche alla luce dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto 30.10.2020, n. 17, secondo cui le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione si considerano emesse al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SdI, mentre ai fini dell’emissione non assume rilievo l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte dell’ente destinatario.Ne consegue che la fattura rifiutata continua a esistere fiscalmente e a mantenere tutta la sua validità sotto il profilo tributario con l'obbligo di essere registrata nelle scritture contabili e produttrice di effetti impositivi. Il contribuente, quindi, è chiamato a riallineare le 2...