La Cassazione (ord. 9.04.2026, n. 8907) è tornata a ribadire che l'irregolarità della fattura, non redatta in osservanza ai requisiti di contenuto prescritti dall'art. 21 D.P.R. 633/1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto ivi rappresentato e la rende inidonea a costituire fondamento per il contribuente in ordine al diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione Finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni raccordate a tali fatture e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati.
Peraltro, in tema di Iva, la Corte di Giustizia UE (sentenza 15.09.2016, causa C-516/14), nell'esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 direttiva n. 2006/112/CE, in continuità con il contenuto prescrittivo dell'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi. Tale prescrizione informativa presta ausilio alle funzioni di controllo dell’Amministrazione Finanziaria in ordine all'assolvimento dell'imposta dovuta e alla sussistenza del diritto alla detrazione dell'Iva.
In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi, ma all'attività imprenditoriale svolta, per cui deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione, quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza. Supporto fondamentale alla base del diritto di deduzione fiscale dei componenti negativi è, quindi, rappresentato dai documenti dai quali deve derivare con chiarezza l’ammontare, la ragione e la coerenza economica della spesa. Qualora la fattura non rechi il preciso contenuto descrittivo dell’art. 21, c. 2 D.P.R. 633/1972, essa incorre nell’inidoneità a supportare la base costitutiva del diritto di deduzione fiscale del costo (e di detrazione dell’Iva), salvo che non integri la sua rappresentazione informativa con altri documenti capaci di supplire alla sua carenza di contenuto.
Se tale principio appare condivisibile, meno condivisibile è quell’indirizzo giurisprudenziale (Cass., sent. 12.02.2025, n. 3606) che interpreta tale supplenza in modo restrittivo, non ritenendo, ad esempio, sufficiente l’esibizione di contratti non aventi data certa e non menzionati nelle fatture o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da terzi, nonché l’eventuale presenza di e-mail. Tale indirizzo giurisprudenziale appare essere in totale contrasto con il citato art. 219 direttiva 2006/112/CE, che assimila alle fatture tutti i documenti o messaggi che consentono di raccordare un riferimento certo e preciso alla fattura iniziale, in ossequio al quale la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 15.09.2016, causa C-516/14, ha invece chiaramente affermato che le autorità tributarie nazionali non possono negare il diritto alla detrazione dell’Iva per il solo motivo che il soggetto passivo esibisca una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all’art. 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, potendo tale carenza di contenuto essere documentalmente completata in modo ampio. Il restrittivo indirizzo talora adottato dalla Cassazione appare, quindi, solo essere una tutela del tutto sbilanciata a favore dell’Amministrazione Finanziaria.
A tale proposito si ritiene anche di sottolineare come la stessa AIDC, nella norma di comportamento n. 199/2017, abbia affermato che: “l’Amministrazione Finanziaria non può negare il diritto della detrazione dell’Iva con la sola motivazione che una fattura non riporti formalmente i requisiti previsti dall’art. 21, c. 2, lett. g) D.P.R. 633/1972, qualora essa disponga dei documenti accessori e delle informazioni di qualsiasi tipo, fornite dal contribuente, per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali alla base dell’esercizio di tale diritto”.
