Diritto del lavoro e legislazione sociale 19 Gennaio 2026

Ferie non godute e indennità supplementare per i dirigenti

Frequenti sono le ferie non godute per i dirigenti. Occorre rispettare la tutela della salute e le norme previdenziali/fiscali. La Cassazione n. 32689/2025 riprende l’argomento così la sentenza 26757/2025 in tema di Indennità supplementare.

Spesso il controllo mensile dei cedolini di paga del personale con qualifica Dirigenti evidenzia il dato delle ferie residue con giorni rilevanti, con evidente non rispetto dell’obbligo di cui al D.Lgs. 66/2003 di godere delle 4 settimane di ferie, 2 nell’anno di maturazione e 2 nei 18 mesi successivi.Nonostante il predetto obbligo di godere le ferie, rileviamo il continuo incremento del dato giorni ferie residue. Vero il non vincolo di orario per il lavoratore dirigente, che decide i tempi di lavoro, come vero l’obbligo di godere delle ferie, di ripristinare il proprio stato di salute con il riposo.Come intervenire in concreto:a) programmare annualmente con comunicazione scritta il godimento delle ferie;b) comunicare per iscritto al dirigente che è obbligato a godere le ferie annuali, comunque, entro il 18° mese successivo all’anno di maturazione e nel caso di non godimento entro il predetto termine, il dirigente non ha alcune diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva o di indennità risarcitorie, essendo proprio esclusiva decisione il non godimento;c) è possibile corrispondere le giornate di ferie residue solo per le giornate che maturano annualmente eccedenti le 4 settimane. In argomento indennità sostitutiva ferie l'ordinanza della Corte di Cassazione 15.12.2025, n. 32689 ha affermato che se il dirigente ha avuto la possibilità di godere delle giornate di ferie e consapevolmente vi ha rinunciato, non ha diritto a percepire l’indennità...

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