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Diritto del lavoro e legislazione sociale 19 Marzo 2026

Ferie non godute e verbale ispettivo: ridefinito l'onere della prova

Con l'ordinanza 12.03.2026, n. 5694, la Corte di Cassazione torna sulla portata del verbale ispettivo e sull’onere della prova nei giudizi circa l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Si consolida e precisa un orientamento, con conseguenze sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una lavoratrice sulla base di un verbale della Direzione Territoriale del Lavoro che attestava 94 giorni di ferie non fruiti. Il datore di lavoro proponeva opposizione e, nei successivi gradi di merito, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione di primo grado: all'esito di una ricostruzione analitica anno per anno, il giudice di secondo grado accerta che la lavoratrice aveva maturato 73 giorni di ferie nel periodo 2007-2010 e ne aveva goduti 46, con un residuo di soli 27 giorni. Poiché il datore aveva già corrisposto una somma corrispondente a 48 giorni, il decreto ingiuntivo viene revocato. La lavoratrice ricorre in Cassazione sostenendo che il verbale ispettivo avrebbe dovuto prevalere su ogni altra risultanza istruttoria.La Suprema Corte respinge la tesi della ricorrente e ribadisce un consolidato indirizzo interpretativo, chiarendo che la fede privilegiata riconosciuta all'atto pubblico dagli artt. 2699 e 2700 c.c. copre esclusivamente i fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero le attività dallo stesso direttamente compiute. Non vi rientrano, invece, le valutazioni elaborate dall'ispettore sulla base di documentazione aziendale poiché queste ultime restano liberamente apprezzabili dal giudice e non vincolano in alcun modo il convincimento del merito. Nel caso di specie, la quantificazione dei giorni di ferie era avvenuta sulla scorta di elenchi riepilogativi non prodotti in...

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