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Diritto del lavoro e legislazione sociale 12 Maggio 2026

Fondi pensione: portabilità rinviata al 31.10.2026

La L. 50/2026, di conversione del D.L. PNRR, differisce la decorrenza della portabilità del contributo datoriale nei fondi pensione, mantenendo temporaneamente il regime previgente.

Con la L. 20.04.2026, n. 50, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il legislatore è intervenuto sulla disciplina della previdenza complementare nell’ambito della conversione del D.L. 19/2026 (cd. Decreto PNRR 2026), introducendo, tra le varie modifiche, un rilevante differimento temporale in materia di portabilità dei fondi pensione. In particolare, l’art. 29, c. 11-bis, inserito in sede di conversione, dispone lo slittamento al 31.10.2026 dell’entrata in vigore della disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2026 in tema di trasferimento della posizione previdenziale comprensiva del contributo datoriale.La normativa originaria, introdotta dall’art. 1, c. 201, lett. c) L. 199/2025, aveva previsto, a decorrere dal 1.07.2026, un significativo ampliamento dei diritti del lavoratore aderente alla previdenza complementare, consentendo, decorso un periodo minimo di permanenza nel fondo pensione, il trasferimento non solo delle quote di Tfr maturando, ma anche dei contributi versati dal datore di lavoro verso una diversa forma pensionistica, anche non negoziale.La legge di conversione interviene dunque esclusivamente sul piano temporale, senza incidere sul contenuto sostanziale della riforma, posticipandone l’efficacia al 31.10.2026. Fino a tale data continua a trovare applicazione il regime vigente, caratterizzato da una portabilità limitata del contributo datoriale. In particolare, il diritto al contributo aziendale resta ancorato alle condizioni stabilite dalla...

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