Il Fondo di solidarietà per le imprese del settore artigiano (FSBA), insieme all’analogo Fondo per le imprese di somministrazione, è pronto a operare secondo le nuove regole introdotte dalla L. 30.12.2021, n. 234 e dal D.L. 27.01.2022, n. 4, che hanno in parte riformato l’assetto di cui al D.Lgs. 14.09.2015, n. 148, in materia di ammortizzatori sociali. Con accordo interconfederale del 2.09.2022, il Fondo ha modificato il proprio regolamento integrando le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto.
Destinatari degli interventi del Fondo e del conseguente obbligo contributivo sono i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla L. 8.08.1985, n. 443, sull’artigianato, sono inquadrati per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”, nonché i datori di lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31.12.2021, di trattamenti di CIGS. Dal 1.01.2022 si applicano le seguenti aliquote contributive:
datori di lavoro sino a 15 lavoratori - 0,60% di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro;
datori di lavoro più di 15 lavoratori - 0,60% + 0,40% di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore;
datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS - 4% per la contribuzione addizionale in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 D.Lgs....