Il 1.08.2023 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’attesa circolare contenente i chiarimenti per la corretta applicazione del nuovo limite di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit, innalzato a 3.000 euro dall’art. 40 D.L. 48/2023, convertito nella L. 85/2023, ma solo per i lavoratori con figli a carico.
La condizione di figli a carico fa riferimento all’art. 12, c. 2 del Tuir, nel rispetto dei limiti reddituali ivi indicati (4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni; 2.840,51 euro per i figli di età superiore a 24 anni). La circolare in commento ha fornito alcune importanti precisazioni che possiamo riassumere come segue:
La condizione di figli a carico fa riferimento all’art. 12, c. 2 del Tuir, nel rispetto dei limiti reddituali ivi indicati (4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni; 2.840,51 euro per i figli di età superiore a 24 anni). La circolare in commento ha fornito alcune importanti precisazioni che possiamo riassumere come segue:
- il limite maggiorato si applica ai titolari di redditi da lavoro dipendente ma anche di redditi a quest’ultimo assimilati (art. 50 del Tuir);
- la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata al 31.12.2023, stante il principio di unitarietà del periodo d’imposta;
- al superamento del limite (sia quello ordinario di 258,23 euro che quello di 3.000 euro), l’intero valore concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non la sola quota eccedente;
- i fringe benefit a cui si applica il limite maggiorato possono comprendere anche il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche (acqua, luce, gas).
Riguardo alla ripartizione del beneficio tra i genitori lavoratori, la circolare in commento ha definitivamente sgombrato il campo da ogni dubbio:
- il beneficio si applica per intero (3.000 euro) a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché a carico di entrambi;
- hanno diritto all’agevolazione anche i genitori lavoratori che non possono beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico ex art. 12 del Tuir perché beneficiari dell’assegno unico e universale (AUU);
- entrambi i genitori hanno diritto al beneficio nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico interamente al genitore con il reddito più elevato.
Per l’applicazione del nuovo limite i lavoratori sono tenuti a produrre al sostituto d’imposta una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico. La dichiarazione non ha una forma predeterminata e può essere resa con modalità concordate con il datore di lavoro. In ogni caso, è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) per i successivi controlli.
Nel caso di perdita dei requisiti, avvenuta successivamente alla predetta dichiarazione, il lavoratore dovrà darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo è tenuto a recuperare a tassazione gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.
Dove presenti le RSU, i datori di lavoro che applicheranno il maggior limite in commento sono tenuti a effettuare un’informativa preventiva; tale informativa potrà tuttavia essere prodotta al più tardi entro la conclusione del periodo d’imposta 2023.
Infine, le somme pagate o rimborsate nel 2023 per le utenze di competenza del 2022 devono essere escluse dalla nuova agevolazione per evitare, ovviamente, la duplicazione del beneficio.
L’agevolazione è cumulabile con il bonus carburante (art. 1, c. 1 D.L. 59/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/2023) e a tal fine i sostituti d’imposta applicheranno i rispettivi limiti in modo distinto (200 euro per i buoni carburante; 3.000 euro per gli altri beni e servizi, compresi eventuali altri buoni carburante).
Nel caso di perdita dei requisiti, avvenuta successivamente alla predetta dichiarazione, il lavoratore dovrà darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo è tenuto a recuperare a tassazione gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.
Dove presenti le RSU, i datori di lavoro che applicheranno il maggior limite in commento sono tenuti a effettuare un’informativa preventiva; tale informativa potrà tuttavia essere prodotta al più tardi entro la conclusione del periodo d’imposta 2023.
Infine, le somme pagate o rimborsate nel 2023 per le utenze di competenza del 2022 devono essere escluse dalla nuova agevolazione per evitare, ovviamente, la duplicazione del beneficio.
L’agevolazione è cumulabile con il bonus carburante (art. 1, c. 1 D.L. 59/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/2023) e a tal fine i sostituti d’imposta applicheranno i rispettivi limiti in modo distinto (200 euro per i buoni carburante; 3.000 euro per gli altri beni e servizi, compresi eventuali altri buoni carburante).
DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE DI FRINGE BENEFIT
PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO
(Art. 40, c. 3 D.L. n. 48/2023, conv. L. n. 85/2023)
PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO
(Art. 40, c. 3 D.L. n. 48/2023, conv. L. n. 85/2023)
Con riferimento all’aumento della soglia di esenzione a € 3.000 per l’erogazione di beni e/o servizi riconosciuta ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2, del TUIR introdotta dal D.L. 4.05.2023, n. 48, conv. con legge 3.07.2023 n. 85, nel rispetto delle previste modalità attuative, il sottoscritto …………..………, Codice fiscale ………………………... lavoratore dipendente della Società ……………….,
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
- di aver diritto all’applicazione del maggior limite di esenzione dei fringe benefit (art. 51, c. 3, terzo periodo, TUIR) di cui in premessa;
- che i figli indicati nel prospetto che segue non possiedono nel periodo di imposta 2023 un reddito complessivo superiore a € 2.840,51 o € 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni
| N. | Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Codice fiscale |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza.
Data ………………………… In fede, ………………………….
