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Accertamento, riscossione e contenzioso 07 Maggio 2026

Fusione societaria e cessazione del CPB tra norma e prassi

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2025 e l’interpello n. 46/2026, delinea effetti differenziati tra fusione e affitto d’azienda ai fini della cessazione del CPB, evidenziando criticità interpretative tra mutamento soggettivo e variazione della capacità produttiva.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 24.06.2025, n. 9/E ha rappresentato al paragrafo 1.9.4 che, qualora in corso di applicazione del CPB la società o l’ente risulti interessato, tra le altre, da operazioni di fusione, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si perfeziona il processo di aggregazione. In ordine all’affitto dell’azienda, invece, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’istanza di interpello n. 46/2026, ha categoricamente escluso tale operazione dal novero di quelle rilevanti ai fini della cessazione dal concordato, in quanto legislativamente non previsto dall’art. 21, c. 1, lett. b-ter) D.Lgs. 13/2024.La fusione determina l’effetto, di grande rilievo anche sul piano tributario, di ridurre a unità le sfere giuridiche delle società, secondo un principio di continuità che evoca una vicenda successoria e non un trasferimento in senso tecnico. L’orientamento tornato di recente a imporsi per effetto del pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.07.2021, n. 21970) è quello definibile come “modificativo-devolutivo-estintivo”, che, pur non disconoscendo alla fusione la peculiare natura di vicenda modificativa dell’originario contratto sociale, rende compatibile tale connotazione con l’effetto estintivo che l’operazione determina. Secondo tale orientamento, la fusione si raccorda con un’operazione di riorganizzazione o di riconfigurazione degli assetti...

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