L’operazione societaria di fusione in ambito rapporti di lavoro comporta attenzione nel verificare il Ccnl di riferimento per la società che prosegue l’attività.
L’operazione di fusione societaria comporta il “trasferimento d’azienda”, il “mutamento nella titolarità dell’attività” con trasferimento dei rapporti di lavoro che pertanto proseguono senza interruzione e con mantenimento di tutti i diritti che ne derivano; così prevede l’art. 2112 c.c. che precisa al c. 3 che “il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali/territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”.Quale contratto di lavoro applicare è un problema frequente nelle operazioni societarie: spesso il Ccnl di riferimento in capo alla società che prosegue l’attività è differente dal Ccnl applicato dalla società cedente e altrettanto spesso sono presenti Accordi/Regolamenti aziendali in capo alla società cedente o alla società cessionaria. Occorrono un’attenta analisi e approfondimenti per ogni singola operazione societaria.Il dibattito porta alla ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., 27.02.2018, n. 4533, che sintetizziamo:- il rapporto di lavoro a seguito di una fusione societaria tra 2 società è regolato dall’art. 2112 c.c. quando la società cessionaria non applica alcun contratto collettivo;- se la società cessionaria applica...