Fusioni e perdite: la revisione degli artt. 84 e 172 del Tuir
L’art. 8 D.Lgs. 148/2026 circoscrive il rinvio dell’art. 84, c. 3-quater, ai commi da 3 a 3-ter e arretra il periodo d’imposta delle società fuse o incorporate al giorno precedente l’efficacia della fusione, senza sovrapposizioni.
L’art. 8 D.Lgs. 148/2026 introduce revisioni normative agli artt. 84, c. 3-quater e 172, c. 8 del Tuir. Più specificamente all’art. 84, c. 3-quater, apporta una mera revisione di richiami normativi che serve a razionalizzare il precedente indistinto rinvio alle “disposizioni di cui ai commi precedenti” inclusive di una complessiva portata disciplinare talora mancante di ogni contiguità con il più circoscritto intento legislativo di disciplinare i presupposti alla base della compensazione intersoggettiva relativa, oltre che alle perdite, anche al riporto dell’eccedenza di interessi passivi prevista dall’art. 96, c. 5 del Tuir e della cd. eccedenza ACE. In tal senso invece declina ora il nuovo e più preciso e circoscritto richiamo ai “commi da 3 a 3-ter”.All’art. 172, c. 8, le parole: “la data in cui ha effetto la” sono sostituite dalle parole “la data antecedente a quella di efficacia della”. Più precisamente il nuovo comma 8 ora dispone: “Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione (in luogo della precedente locuzione: “la data in cui ha effetto la fusione”) è determinato secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società in base alle risultanze di apposito conto economico”. La revisione ha lo scopo di far arretrare alla data immediatamente antecedente quella di efficacia della fusione...