Diritto del lavoro e legislazione sociale
19 Agosto 2026
Geolocalizzazione e lavoro agile: timbratura “puntuale” legittima
La posizione, acquisita solo al momento della timbratura e non in modo continuativo, configura rilevazione di accessi ex art. 4, c. 2 dello Statuto dei Lavoratori e non controllo a distanza.
Con la sentenza 1.07.2026, n. 972 il Tribunale di Cosenza è intervenuto su un tema che da tempo divide prassi aziendale e vigilanza sulla protezione dei dati: la legittimità dei sistemi di rilevazione presenze che, nel lavoro agile, registrano anche la posizione geografica del dipendente al momento della timbratura.Il giudice ha annullato una sanzione di 50.000 euro comminata dal Garante privacy a un ente pubblico, ritenendo che l'applicativo contestato non configurasse un controllo a distanza vietato, bensì un ordinario strumento di rilevazione di accessi e presenze, riconducibile all’art. 4, c. 2 L. 300/1970. Decisivo, nella ricostruzione del Tribunale, il fatto che la localizzazione avvenisse in modo episodico, all'atto della timbratura o in occasione di verifiche a campione, senza tracciare gli spostamenti nell'arco della giornata lavorativa.La pronuncia conferma il principio, ormai consolidato, in base al quale la qualificazione giuridica di uno strumento tecnologico non dipende dalla sua denominazione commerciale, ma dalla configurazione concreta e dalle modalità effettive di utilizzo. Un sistema che raccoglie dati di posizione in modo continuativo, capace di ricostruire i movimenti del lavoratore durante l'intera prestazione, ricade inevitabilmente nel c. 1 del citato art. 4 e richiede un accordo sindacale o l’autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro. Un rilevamento puntuale, circoscritto al momento dell'ingresso in servizio, si...