Solo l'obbligo di versare i contributi soggettivi alla Cassa previdenziale di categoria può escludere quello verso la Gestione Separata del lavoro autonomo, in ottemperanza al divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Non ha questo effetto il mero versamento del contributo integrativo, soprattutto quando questo non origina alcuna tutela pensionistica.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 12.08.2019, n. 21324, ha rafforzato le ragioni dell'Inps e cassa la sentenza impugnata e la rinvia alla Corte d'Appello di Torino perché la stessa si conformi ai principi enunciati. Il giudizio riguarda un ingegnere, docente di scuola pubblica e, per tale ragione, non iscritto a Inarcassa, la Cassa di previdenza di ingegneri ed architetti che, per statuto, esclude dall'assicurazione pensionistica coloro che, seppure iscritti all'Albo professionale, sono però obbligatoriamente assicurati quali lavoratori subordinati o per altre attività esercitate. Questi soggetti sono però tenuti al versamento del contributo integrativo, ossia della maggiorazione percentuale applicata in parcella sui compensi per l'attività professionale prestata.
Le Sezioni Unite della Corte già si erano espresse (sentenza n. 3240/2010) nel senso che l'art. 2 L. 335/1995 con l'istituzione della Gestione Separata presso l'Inps ha inteso estendere la copertura assicurativa...