Il bilancio finale di liquidazione secondo il nuovo OIC 5
Conto economico limitato alla frazione dell’ultimo esercizio e nessun rendiconto dell’intera liquidazione, nemmeno come suggerimento: le istruzioni contabili sul bilancio finale risultano coerenti con l’art. 182 del Tuir riscritto dal D.Lgs. 192/2024.
Il nuovo OIC 5, relativamente al bilancio finale di liquidazione, rappresenta che esso è il bilancio redatto dai liquidatori al termine della procedura liquidatoria ai sensi dell’art. 2492 c.c., con indicazione della parte spettante a ciascun socio nella divisione dell’attivo. La relativa struttura e composizione ricalcano quelle indicate per i bilanci intermedi di liquidazione. Lo stato patrimoniale contiene l’indicazione delle voci inerenti alle disponibilità liquide nell’attivo e l’importo da distribuire ai soci nel passivo e, qualora siano presenti nel bilancio elementi attivi non ancora realizzati, questi sono valutati al valore di realizzo in liquidazione. Nel caso poi vi siano elementi del passivo non estinti, questi devono essere valutati al valore di presunta estinzione. Il conto economico infine è riferito alla frazione del periodo che intercorre tra la data di chiusura dell’ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di completamento delle attività liquidatorie.In modo stringato i paragrafi 93-97 della nuova versione dell’OIC 5 riassumono le più diffuse riflessioni rappresentate nella versione del 2008 che, dopo la sottolineatura della mancanza di specifiche previsioni legislative in ordine alle sue modalità di redazione e l’indecisione dottrinale in ordine alla sua natura (bilancio vero e proprio, rendiconto, enunciazione di risultato) dal cui inquadramento potevano derivare riflessi applicativi diversi, concludeva con il ritenere...